Ricorso al Giudice del Lavoro territorialmente competente al fine di ottenere il pieno riconoscimento (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) del servizio militare svolto non in costanza di nomina ATA.
Possono aderire al presente ricorso:
i precari ATA che hanno domandato l’inserimento o la conferma nelle graduatorie di III fascia ATA disciplinate, per il triennio 2021/2023, dal D.M. n.50/2021 ed hanno prestato il servizio militare o il servizio civile ad esso assimilato, dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso in graduatoria (diploma, laurea), in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcun incarico scolastico come personale ATA.
Il D.M. n.50/2021 ha aggiornato le graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2021/2023.
Tuttavia, il Ministero ha inteso parificare il servizio militare svolto non in costanza di nomina (cioè in un periodo nel quale l’interessato non aveva ricevuto alcun incarico come personale ATA) al mero servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con la ridotta attribuzione di punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 per ogni anno.
Ben più corposo, invece, risulta il punteggio attribuito al servizio militare svolto in costanza di nomina (cioè in un periodo nel quale l’interessato aveva già ricevuto un incarico scolastico come personale ATA). In tal caso, infatti, esso risulta equiparato al servizio reso nella qualifica ATA, con la conseguente attribuzione di punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 6 per ogni anno.
È evidente che una tale differenza potrebbe risultare decisiva ai fini del collocamento nella graduatoria di III fascia ATA e, dunque, per il conseguimento dell’incarico di supplenza presso l’Amministrazione scolastica.
Obiettivo del ricorso è, perciò, quello di ottenere il pieno riconoscimento (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) anche del servizio militare svolto non in costanza di nomina ATA.
Il Consiglio di Stato con le ordinanze cautelari n.5408/2021 (pubblicata in data 1°.10.2021) e n.6581/2021 (pubblicata in data 10.12.2021) nonché con le sentenze n.1720/2022, n.3286/2022, n.7376/2022 e n.7383/2022, ha accolto le istanze avanzate da alcuni operatori ATA, sancendo inequivocabilmente il pieno riconoscimento, ai fini del punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni), del servizio militare svolto non in costanza di nomina, prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l’accesso alle graduatorie.
Infatti, secondo il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa “è lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria , in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.
In senso conforme, si è di recente pronunciato anche il Tribunale di Roma, il Tribunale di Bergamo, il Tribunale di Frosinone, il Tribunale di Fermo e il Tribunale di Foggia.
Il costo complessivo del ricorso individuale è pari ad €.450,00.
NB.: per i soggetti il cui reddito familiare lordo, riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, raggiunga o ecceda l’importo di €.35.240,04 è previsto l’obbligatorio versamento del contributo unificato, pari ad €.259,00.